La recente sentenza della Corte di Cassazione, Cass. Civ. Ord. 3329 del 10 febbraio 2025, ha fornito nuovi spunti di riflessione su un tema di grande rilevanza sociale: l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Questo obbligo, spesso fonte di controversie familiari, è stato oggetto di una chiarificazione importante che distingue il mantenimento dagli alimenti.
La distinzione tra l'obbligo di mantenimento e la somministrazione degli alimenti è cruciale. Mentre quest'ultima è regolata dall'art. 443 del codice civile e si applica in caso di necessità, il mantenimento comprende un obbligo più ampio che non può essere semplicemente rimpiazzato dall'accoglienza offerta da uno dei genitori. La Corte ha sottolineato come questo obbligo debba tener conto delle capacità economiche dei genitori e del tenore di vita del figlio durante la convivenza, applicando il principio di proporzionalità.
Un aspetto particolarmente interessante della sentenza riguarda l'offerta di accoglienza. La madre del figlio maggiorenne aveva proposto di ospitarlo in casa, un'offerta che il figlio aveva rifiutato senza motivazioni gravi. La Corte ha stabilito che tale offerta non esonera il genitore dall'obbligo di mantenimento, ma è un elemento da considerare nella determinazione dell'assegno.
Il giudice, nel valutare l'assegno di mantenimento, deve esaminare attentamente le circostanze personali ed economiche del figlio al momento della decisione. Questo approccio garantisce che il figlio non autosufficiente possa mantenere un tenore di vita adeguato, in linea con quello goduto durante la convivenza con i genitori.
La sentenza si inserisce in un contesto giuridico che mira a tutelare i diritti dei figli, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, qualora non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica. Essa ribadisce l'importanza di un approccio equilibrato e proporzionato nella gestione degli obblighi familiari, tenendo conto delle diverse capacità contributive dei genitori.