Commento dell’Avv. Angela Natati all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9392 del 10.04.2025 sulle spese straordinarie per i figli: la mancanza di accordo preventivo non esclude il diritto al rimborso se la spesa è compatibile con l’interesse del minore e con il tenore di vita familiare.
A seguito della separazione consensuale, i coniugi concordavano, oltre al mantenimento ordinario a carico del padre, anche la ripartizione al 50% delle spese straordinarie sostenute per i due figli minori, entrambi praticanti attività agonistica equestre. Successivamente, la madre otteneva in giudizio la condanna dell’ex coniuge al rimborso di spese straordinarie non preventivamente concordate, in larga parte connesse all’attività sportiva dei figli. Il padre impugnava la decisione, lamentando l’assenza di accordo e la mancanza di prova dell’utilità delle spese rispetto agli interessi dei minori. La Corte d’appello riduceva solo parzialmente l’importo dovuto, confermando la sostanziale fondatezza della pretesa.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del padre, riaffermando un principio consolidato in tema di spese straordinarie: la mancata preventiva concertazione tra i genitori non preclude di per sé il diritto al rimborso, qualora le spese siano effettivamente sostenute nell’interesse del minore e risultino compatibili con il tenore di vita della famiglia.
La Suprema Corte ha dato rilievo al fatto che la pratica dell’equitazione era già stata intrapresa con il consenso di entrambi i genitori in epoca antecedente alla separazione e che le parti avevano, successivamente, proseguito nella condivisione del relativo percorso educativo. Le spese in contestazione – tra cui l’acquisto di un cavallo e la frequenza di un centro sportivo – risultavano pertanto coerenti con un progetto formativo già avviato e condiviso.