Commento dell’Avv. Angela Natati alla Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 8 del 07 gennaio 2025 sull’impatto dell’infedeltà sull’addebito della separazione.
Nel contesto del diritto di famiglia italiano, uno dei temi più dibattuti riguarda l'infedeltà coniugale e il suo ruolo nell'attribuzione dell'addebito di colpa nella separazione dei coniugi. Sebbene l'infedeltà sia spesso percepita come una violazione grave dei doveri matrimoniali, non sempre conduce automaticamente all'addebito di separazione.
La sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sez. I, del 07/01/2025, n. 8, offre un chiaro esempio di come l'infedeltà non conduca necessariamente all'addebito. Il Tribunale ha stabilito che, per ottenere l'addebito della separazione, non è sufficiente dimostrare l'infedeltà del coniuge. È fondamentale provare anche che tale comportamento sia stato la causa diretta e determinante della rottura del matrimonio. In mancanza di un nesso causale evidente tra l'infedeltà e l'intollerabilità della convivenza, l'addebito non può essere attribuito.
Nel caso in esame, la moglie ha chiesto l'addebito al marito per infedeltà. Tuttavia, il Tribunale non ha accolto tale richiesta, nonostante la presenza di prove di comportamenti infedeli. La decisione si è basata sull'assenza di prove che collegassero direttamente l'infedeltà alla crisi matrimoniale irreparabile. Inoltre, è stato considerato che la crisi coniugale preesisteva ai comportamenti contestati, il che ha ulteriormente indebolito la richiesta di addebito.
Ne consegue che l'infedeltà coniugale, pur costituendo una violazione dei doveri matrimoniali, non porta automaticamente all'addebito della separazione. Per ottenere tale addebito, è necessaria una dimostrazione robusta del nesso causale tra il comportamento infedele e lo stato di intollerabilità della convivenza. Questa impostazione riflette un approccio equilibrato che tiene conto delle molteplici sfaccettature delle relazioni coniugali e delle dinamiche familiari.