Sul rapporto con i nonni

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Commento dell’Avv. Angela Natati all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3539 del 11.02.2025 sul rapporto con i nonni

In un recente giudizio di separazione, il Tribunale aveva originariamente respinto le domande di addebito reciproche, imponendo al marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli, i quali erano stati affidati alla madre, assegnataria della casa familiare. Tuttavia, la decisione è stata successivamente impugnata da entrambe le parti e riformata dalla Corte di Appello, che ha accolto la domanda di addebito presentata dalla moglie a causa delle condotte violente del marito. Al contrario, la Corte di Appello ha respinto il motivo di impugnazione riguardo alla mancata pronuncia del Tribunale sulla richiesta, ex art. 337-ter c.c., di garantire ai minori la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti paterni.

Secondo la Corte di Appello, i legittimati a formulare tale richiesta sarebbero esclusivamente i parenti pretermessi e non il genitore, posizione che sarebbe regolata dall'art. 336 c.c. Di fronte a tale decisione, il marito ha proposto ricorso per cassazione, contestando in particolare il capo della decisione che aveva giudicato inammissibile la sua richiesta di garantire ai figli rapporti significativi con i parenti paterni, ostacolati dalla madre.

La Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso, ha stabilito un principio chiave: nel contesto del giudizio di separazione, il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative dell'altro genitore, in conformità con gli artt. 337-ter e ss. c.c. Tale decisione si fonda sull'interpretazione dell'art. 317-bis c.c., che sancisce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, sempre nel rispetto del prevalente interesse del minore.

La Cassazione ha inoltre chiarito che, sebbene l'art. 317-bis c.c. non riguardi direttamente i giudizi di separazione e divorzio, i genitori, in tali contesti, sono legittimati a richiedere interventi giudiziali per proteggere l'interesse del minore a mantenere relazioni con i nonni. Ciò avviene senza intaccare la natura del giudizio di separazione, ma piuttosto integrando i provvedimenti di affidamento con la tutela dei legami familiari estesi.

In passato, la giurisprudenza aveva già riconosciuto, con riferimento all'art. 155 c.c., l'importanza di garantire ai minori la possibilità di sviluppare relazioni significative con gli ascendenti, fornendo così un quadro di riferimento per le decisioni in tema di affidamento. La recente ordinanza della Cassazione ribadisce questo principio, riconoscendo ai genitori la legittimazione a intervenire quando le condotte dell'altro genitore ostacolano tali rapporti.

 

L'autrice

Avv. Angela Natati

Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori e componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una esperienza ventennale nell'ambito del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, del diritto internazionale, delle successioni e del diritto civile. Abile nella gestione del conflitto familiare, si impegna a supportare il genitore in posizione di maggiore fragilità, favorendo il rispetto del diritto alla bigenitorialità.

Opera su tutto il territorio nazionale e collabora con l'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.

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