Il Tribunale di Bologna Est. S. Migliori 05.03.2021 si è pronunciato nel senso di revocare l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne che non dimostri di non essere autonomo economicamente per causa allo stesso non addebitabile. In particolare, laddove il maggiore di età abbia concluso da anni il percorso di studio e successivamente abbia lavorato soltanto saltuariamente e senza dimostrare di avere fatto tutti i possibili tentativi per reperire un impiego. Una volta raggiunta la maggiore età il Giudice, “valutate le circostanze” concrete, “può” disporre a carico dei genitori il pagamento a favore del maggiorenne di un assegno di mantenimento, qualora non sia economicamente indipendente. Per il principio di autoresponsabilità, l’assenza di indipendenza economica non può discendere dall’inerzia del figlio, dal quale è esigibile l’attivazione nella ricerca di un impiego al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo. Pur non potendo il giudice prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell’obbligo di mantenimento, l’avanzare dell’età non può essere ininfluente. Con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole.
Sul mantenimento dei figli maggiori
L'autrice
Avv. Angela Natati
Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori Componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una lunga esperienza sul campo e nello studio della gestione del conflitto familiare e nell'assistenza al genitore più debole affinché sia realizzato il diritto alla bigenitorialità.
Opera su tutto il territorio nazionale e a livello regionale è coordinatrice dell'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.
Collabora sul territorio di Ferrara e Provincia con l'associazione Socialmenteutile che si occupa di far svolgere ai condannati lavori di pubblica utilità.
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