La decisione del genitore con il quale convive la prole in caso di separazione o divorzio o scioglimento della famiglia di fatto, non deve pregiudicare il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo anche con l'altro genitore.
Commento dell’Avv. Angela Natati all Ordinanza 24 maggio 2024, n. 12282, con cui la prima Sezione della Corte di Cassazione ha statuito che Il trasferimento dei figli lontano dal padre può violare il diritto alla bigenitorialità.
La Suprema Corte ha riconosciuto la lesione del diritto alla bigenitorialità nel caso in cui il trasferimento dei figli in località distante dalla residenza paterna rappresenti un ostacolo alla
frequentazione con i figli, nonostante la statuizione di libera frequentazione.
La vicenda.
Il Tribunale ordinario di Napoli, con sentenza parziale sul vincolo, dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi T.G. e L.E.. Il giudizio proseguiva quindi sulle ulteriori domande
riguardanti l’affido e il mantenimento dei figli; nello specifico, la madre chiedeva la conferma delle condizioni già stabilite dalla sentenza di separazione consensuale ove era previsto l’affidamento
congiunto dei tre figli minori.
Successivamente, con procedimento ex art. 709ter cpc, azionato dalla madre in corso di causa, la predetta chiedeva al Giudice l’autorizzazione al trasferimento dei tre figli minori da Napoli a
Pordenone avendo ivi reperito una remunerativa offerta di lavoro (ricevuta tramite raccomandata a mano del 28.07.22), consistente nella messa a sua disposizione da parte di una polispecialistica
privata di uno studio ove svolgere attività ambulatoriale.
Il Tribunale di Napoli adito accoglieva la richiesta di trasferimento a Pordenone, ritenendo fondata l’offerta di lavoro, senza però modificare il regime di affidamento condiviso e senza svolgere alcuna attività istruttoria.
Il padre provvedeva immediatamente a depositare avanti la Corte d’Appello di Napoli – sez. minori - reclamo dell’Ordinanza chiedendo altresì al Tribunale la pronuncia cautelare in ordine alla
sospensione dell’efficacia esecutiva dell’Ordinanza impugnata.
La Corte d’Appello adita rigettava l’istanza e respingeva il reclamo. Il padre, quindi, ricorreva avverso il decreto di rigetto e adiva gli Ermellini sulla questione, i quali, accogliendo il ricorso, cassavano con rinvio la sentenza impugnata. Nello specifico, il ricorrente lamentava che la decisione del Tribunale di Napoli non ha tenuto conto delle eccezioni paterne sul trasferimento dei figli a Pordenone, mancando un’adeguata motivazione a tal proposito. Ed invero il Giudice di merito dichiarava di essere pervenuto alla decisione sulla base della volontà dai minori di volersi trasferire con la madre.
Il primo motivo del ricorso è fondato. Il trasferimento dei figli in località distante dalla residenza dei figli rappresenta un ostacolo alla frequentazione anche e al padre sia stata riconosciuta la
“facoltà di vederli e tenerli quando lo desidera”. Nel consentire il trasferimento non è stata valutata la notevole distanza tra le due città che non consentono spostamenti giornalieri ma implicano
necessariamente visite che durano più giorni e, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori, non possono prevedersi assenze per più giorni dalla residenza
soprattutto nel periodo scolastico.