Commento dell’Avv. Angela Natati all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del
21.07.25
Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile,
ha riaffermato la piena validità degli accordi patrimoniali stipulati tra coniugi in previsione di
una possibile crisi coniugale. La decisione si inserisce in un orientamento ormai
consolidato che riconosce l’autonomia contrattuale delle parti anche nel contesto
matrimoniale, purché nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento.
Nel caso esaminato, il marito aveva impugnato una scrittura privata sottoscritta nel 2011,
con cui si era impegnato a versare alla moglie la somma di 146.400 euro in caso di
separazione, a fronte del riconoscimento del contributo economico della donna alla
famiglia e al pagamento del mutuo per la ristrutturazione dell’immobile, intestato solo al
marito. In cambio, la moglie rinunciava a beni mobili, tra cui un’imbarcazione, arredi e
somme depositate in conto corrente.
Sia il Tribunale di Mantova che la Corte d’Appello di Brescia avevano confermato la
validità della scrittura, riconoscendole natura di contratto atipico, lecito e meritevole di
tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., sottoposto a una condizione sospensiva (la separazione)
non contraria all’ordine pubblico né a norme imperative.
La Cassazione ha respinto il ricorso, sottolineando che gli accordi tra coniugi volti a
disciplinare i rapporti patrimoniali in vista di una futura crisi matrimoniale sono legittimi,
purché non violino diritti indisponibili, non riguardino direttamente i figli minori e non si
pongano in contrasto con norme imperative. In questo caso, la Corte ha rilevato che
l’accordo tutelava equamente entrambe le parti, riconoscendo al marito beni mobili e al
contempo garantendo alla moglie il ristoro per i suoi contributi economici.
Non si tratta – ha chiarito la Corte – di adempimenti di obbligazioni naturali né di mere
manifestazioni di solidarietà familiare, in quanto le attribuzioni patrimoniali riguardano
rapporti economici strutturati e consapevoli tra le parti. Inoltre, il fatto che l’accordo sia
stato stipulato in un momento antecedente alla separazione non ne inficia la validità, bensì
ne rafforza il carattere di programmazione contrattuale lecita.
La decisione si colloca in linea con precedenti conformi della giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 8109/2000, 5065/2021, 13366/2024, tra le altre), e conferma la possibilità