Commento dell’Avv. Angela Natati all’Ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n.
23789 del 23.08.2025
Con l’ordinanza interlocutoria n. 23789 del 23 agosto 2025, la Prima Sezione civile della
Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di assegno divorzile e indennità ex
art. 12-bis L. 898/1970, rinviando però la decisione in attesa di un chiarimento definitivo
già pendente in altro procedimento.
La vicenda prende avvio dalla richiesta dell’ex marito di revoca dell’assegno divorzile di
€400, motivata dal sopravvenuto pensionamento e dal miglioramento delle condizioni
economiche dell’ex moglie. Quest’ultima, opponendosi, aveva chiesto anche il
riconoscimento del 40% del TFR e degli emolumenti maturati durante il matrimonio.
Il Tribunale di Velletri aveva accolto parzialmente entrambe le domande: da un lato
revocava l’assegno, dall’altro condannava l’uomo a versare oltre €70.000, comprensivi sia
della quota TFR sia delle somme confluite in un fondo di previdenza complementare.
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, escludeva la spettanza della quota relativa
al fondo pensione, qualificata come prestazione di natura previdenziale, quindi non
ricompresa nell’ambito applicativo dell’art. 12-bis. Nello stesso solco, negava l’inclusione
dell’incentivo all’esodo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. n.
6229/2024) che attribuisce all’indennità un duplice profilo: assistenziale e compensativo.
La ex moglie ricorreva in Cassazione denunciando sia la carenza di motivazione della
decisione di merito sia la violazione dell’art. 12-bis, sostenendo che anche le quote di TFR
destinate ai fondi pensione dovrebbero essere ricomprese nell’indennità, per evitare
pratiche elusive e in coerenza con la ratio di partecipazione alle fortune economiche
maturate durante il matrimonio.
La Suprema Corte ha ritenuto la questione “decisiva ma interferente” con altra
controversia pendente dinanzi alla stessa Sezione (R.G. n. 3496/2024), per la quale è
fissata udienza pubblica. Di conseguenza, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, rinviando
ogni valutazione al momento in cui sarà definito l’orientamento complessivo sul punto.