Pronunciata in un procedimento di divorzio giudiziale promosso dalla madre che concludeva chiedendo l’affido esclusivo dei figli di 10 e 7 anni assumendo come unico motivo di essere il genitore più adeguato a curarne la quotidianità.
Nel corso del procedimento la madre, presso la quale erano prevalentemente “collocati” i minori, si trasferiva improvvisamente con il compagno in un’altra e lontana regione, senza avvertire i figli con i quali interrompeva la quotidianità e che, di fatto, lasciava alle cure del padre il quale, richiedeva al Tribunale la modifica dell’ordinanza presidenziale in punto “residenza e “collocazione prevalente dei minori”.
L’improvvisa scelta di vita materna non comunicata ai figli, ha generato in loro nefaste conseguenze specie sul figlio maggiore il quale – nella falsa rappresentazione scientemente indotta dalla madre circa la responsabilità paterna della di lei scelta di lontananza – ha mostrato una crescente ostilità nei confronti del padre. Ostilità alimentata anche dai nonni materni che si è estrinsecata in un progressivo rifiuto di tutto il ramo genitoriale paterno degenerato nella fuga del bambino dalla casa del padre a suo dire responsabile di maltrattamenti.
La figlia minore ha invece continuato a vivere serenamente con il padre, mentre il figlio maggiore, dopo la fuga che lo ha visto rifiutare in modo plateale ogni rapporto con il padre, ancorchè mediato dal Servizo incaricato dal Tribunale, ha vissuto dapprima con gli zii materni che l’hanno poi respinto, in seguito con i nonni materni presso i quali ancora vive.
La CTU nominata dal Giudice ha accertato che il genitore dimostratosi maggiormente in grado di tutelare il rapporto tra il figlio e l’altro genitore – criterio fondamentale nelle valutazioni in tema di affidamento – è il padre, responsabile la madre di un comportamento screditante ed ostativo rispetto al padre.
Il Giudice con l’ordinanza in esame in accoglimento delle risultanze della Ctu ha disposto l’affido esclusivo della figlia minore al padre con facoltà di adottare autonomamente ogni decisione concernente la figlia e l’affido al Servizio Sociale del figlio maggiore con l’incarico di predisporre un percorso finalizzato alla ripresa dei rapporti con il padre.
Di seguito la sentenza del tribunale.