Cass. Civi 13.9.2022 n. 26890

Banconote a forma di cuore

Se la moglie è ricca anch'essa deve contribuire al mantenimento del marito in base al tenoredi vita matrimoniale. Cassata con rinvio la sentenza di merito che l'ha negato.Con una recente sentenza del 13 settembre 2022, n. 26890, la Corte di Cassazione torna ad occuparsidell'assegno all'ex coniuge che stavolta è il marito, stabilendo che, in assenza di addebito, ilparametro dei “redditi adeguati” - ai fini della quantificazione dell'assegno medesimo- è finalizzatoa garantirgli il tenore di vita goduto durante il matrimonio solamente nella temporanea fase dellaseparazione. Ne consegue che, tale parametro non contribuisce alla determinazione dell'assegnodivorziale che, invece, postula lo scioglimento del vincolo.

Il marito aveva giustificato la domanda di un assegno di significativo importo sulla circostanza chenel 2007 aveva lasciato la propria attività lavorativa per dedicarsi alle cure del figlio potendo faraffidamento sui cospicui redditi - sia provenienti dal suo lavoro sia provenienti dalla famiglia diorigine - della moglie sufficienti a mantenere l'intera famiglia. A seguito della separazione, il predettorimasto da anni senza lavoro e incapace di reinserirsi a causa dell'età nel mondo lavorativo e rimasto,altresì, senza casa, aveva dovuto ricorrere all'aiuto della sorella. Su tali circostanze, il Tribunale diLodi in primo grado aveva stabilito un assegno di mantenimento pari ad € 1500.

Tale assegno è stato, però, significativamente ridimensionato dalla Corte d'Appello di Milano, laquale, in parziale accoglimento del gravame avverso l'impugnata sentenza, ha stabilito l'obbligo dicorresponsione di un assegno di mantenimento da parte della moglie al marito di soli € 300.Avverso questa sentenza, il marito ha proposto ricorso in Cassazione, la quale in accoglimento delgravame ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Gli ermellini hanno considerato illegittimo il criterio seguito dalla Corte d'Appello in sede diquantificazione dell'assegno poiché l'importo così determinato non risulta essere idoneo a garantireall'ex coniuge - anche se uomo - la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.Nel caso di specie, il criterio seguito dalla Corte territoriale risulta difforme da come interpretato dallagiurisprudenza: trovandosi ancora nella fase della separazione e sussistendo, altresì, il vincoloconiugale, l'assegno di mantenimento dev'essere correlato al tenore di vita coniugale. Parametro che,contrariamente, non rileva in sede di quantificazione di assegno divorziale.

L'autrice

Avv. Angela Natati

Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori Componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una lunga esperienza sul campo e nello studio della gestione del conflitto familiare e nell'assistenza al genitore più debole affinché sia realizzato il diritto alla bigenitorialità.

Opera su tutto il territorio nazionale e a livello regionale è coordinatrice dell'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.

Collabora sul territorio di Ferrara e Provincia con l'associazione Socialmenteutile che si occupa di far svolgere ai condannati lavori di pubblica utilità.

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