Commento dell’Avv. Angela Natati sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16 settembre 2026, n. 2966, che ribadisce i principi di cui alle sentenze Cass. civ., 20 settembre 2023, n. 26875 e Cass. civ., 14 agosto 2020, n. 17183, che ha revocato l’assegno di mantenimento di 450 euro mensili dovuto dal padre alla figlia, ormai ventiduenne. La ragazza aveva interrotto gli studi, svolto precedenti lavori per periodi brevi e, al momento della decisione, lavorava soltanto due ore al giorno con contratto part-time; il padre aveva inoltre dedotto il peggioramento della propria situazione economica, dovuto al nuovo matrimonio, alla nascita di un altro figlio e alle esigenze di cura di quest’ultimo.
La maggiore età non determina automaticamente la cessazione del mantenimento, ma fa presumere l’idoneità del figlio al reddito. Per ottenere o conservare l’assegno, il figlio maggiorenne deve quindi dimostrare non solo di non essere economicamente autosufficiente, ma anche di avere perseguito con impegno la propria formazione e di essersi attivato concretamente nella ricerca di un lavoro.
L’onere della prova grava sul richiedente. Il rigore della prova aumenta con l’età: per il giovane che prosegue regolarmente gli studi può essere sufficiente dimostrare la continuità del percorso formativo; per il “figlio adulto” occorre invece provare specifiche ragioni oggettive che giustifichino la mancata autonomia economica.
Nel caso concreto, la figlia non aveva dimostrato di frequentare un percorso di studio, formazione, apprendistato o qualificazione professionale, né di essersi impegnata nella ricerca di un’occupazione stabile e adeguatamente remunerata. Il solo lavoro part-time di due ore al giorno, considerato insieme all’abbandono degli studi e all’assenza di ulteriori elementi giustificativi, non è stato ritenuto sufficiente a provare la persistenza del diritto al mantenimento.
La decisione ribadisce quindi che l’assegno non può protrarsi oltre i ragionevoli limiti temporali necessari al completamento della formazione e all’inserimento lavorativo. La finalità educativa del mantenimento deve essere bilanciata con l’esigenza di evitare forme di inerzia o “parassitismo” ai danni del genitore obbligato, senza però introdurre un automatismo fondato sulla sola età del figlio: la valutazione deve sempre considerare le circostanze concrete, le capacità, le aspirazioni e le effettive opportunità lavorative.