Assegno di mantenimento e utili non distribuiti: rilevanza ai fini della capacità economica

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Commento dell’Avv. Angela Natati di Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26 agosto
2026, n. 24776


Nella determinazione del mantenimento rileva la situazione economica effettiva del coniuge, compresa la ricchezza trattenuta nella società, e l’aumento dell’assegno può essere riconosciuto retroattivamente se corregge una valutazione iniziale dello squilibrio reddituale.
La vicenda nasce dal giudizio di separazione tra due coniugi. In primo grado, il Tribunale di Treviso aveva stabilito che il marito dovesse versare alla moglie un assegno di separazione di € 600 al mese. La Corte d’Appello di Venezia, però, aveva modificato questa decisione, aumentando in modo significativo l’importo dell’assegno richiesto dalla moglie basando la sua decisione anche sulle perizie svolte durante il primo processo, dalle quali era emersa una forte differenza tra la situazione economica dei due coniugi. Durante
i circa diciannove anni di matrimonio, infatti, la famiglia aveva avuto un tenore di vita molto elevato, reso possibile soprattutto dai guadagni derivanti dall’attività imprenditoriale del marito. La moglie si trovava invece in una situazione economica più debole e per questo motivo, la Corte d’Appello aveva considerato la maggiore disponibilità economica e patrimoniale del marito. Tra gli elementi valutati c’erano anche gli utili non distribuiti della società di cui il marito possedeva l’80% delle quote anche se questi utili non erano stati materialmente versati al marito, ma trattenuti in società, potevano comunque essere considerati per valutare la sua situazione economica complessiva. Il marito aveva quindi deciso di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione la cui Prima Sezione Civile ha respinto il ricorso ritenendo i motivi presentati infondati o
inammissibili. Di conseguenza, ha confermato la decisione della Corte d’Appello. La Cassazione ha stabilito che l’aumento può essere riconosciuto anche retroattivamente, a partire dalla data della domanda giudiziale. Questo è possibile quando l’aumento dipende da una diversa valutazione di una situazione economica che esisteva già in precedenza e non da un cambiamento economico avvenuto successivamente. Un altro
punto importante riguarda gli utili della società. La Cassazione ha chiarito che il coniuge obbligato al mantenimento non può sostenere che gli utili non distribuiti debbano essere completamente ignorati solo perché non ha ricevuto quei soldi sotto forma di dividendi. Gli utili prodotti dalla società, infatti, possono essere presi in considerazione dal giudice per valutare la situazione economica complessiva del socio e confrontarla con quella dell’altro coniuge.

In altre parole, per stabilire l’importo dell’assegno non si deve guardare soltanto allo stipendio o al reddito ufficialmente dichiarato e alle somme presenti sul conto corrente. Il giudice deve valutare nel complesso la reale situazione economica e patrimoniale delle parti. Per questo motivo, anche la partecipazione in una società e i risultati economici ottenuti dalla società possono essere elementi rilevanti. La Cassazione ha confermato la decisione anche per quanto riguarda il mantenimento della figlia minore. Il contributo economico deve essere stabilito in proporzione alle possibilità economiche di entrambi i genitori. Nel caso concreto, l’importo posto a carico del marito è stato ritenuto giustificato considerando diversi elementi: il fatto che la figlia vivesse prevalentemente con la madre, la diversa situazione economica dei genitori, l’età della figlia e l’elevato tenore di vita che la famiglia aveva avuto durante il matrimonio.

L'autrice

Avv. Angela Natati

Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori e componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una esperienza ventennale nell'ambito del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, del diritto internazionale, delle successioni e del diritto civile. Abile nella gestione del conflitto familiare, si impegna a supportare il genitore in posizione di maggiore fragilità, favorendo il rispetto del diritto alla bigenitorialità.

Opera su tutto il territorio nazionale e collabora con l'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.

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