Commento dell’Avv. Angela Natati all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20033 del 15.06.26
L’ordinanza in commento si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza in materia di
affidamento dei figli e tutela del superiore interesse del minore nei procedimenti di famiglia
caratterizzati da elevata conflittualità.
La vicenda trae origine da una controversia nella quale la Corte d’Appello aveva disposto
l’affidamento esclusivo dei figli al padre, ritenendo che il comportamento della madre ostacolasse il
corretto sviluppo delle relazioni familiari.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, valorizzando il complesso accertamento svolto dai giudici di
merito e ribadendo che il principio di bigenitorialità costituisce la regola generale cui deve ispirarsi
la disciplina dell’affidamento. Tale principio, tuttavia, deve essere concretamente declinato alla luce
del superiore interesse del minore, che può rendere necessaria l’adozione di misure limitative nei
confronti del genitore le cui condotte risultino pregiudizievoli per l’equilibrio psicologico e
relazionale del figlio.
Particolare rilievo assume l’attenzione che la Cassazione dedica all’ascolto del minore. A tal
proposito, si afferma che le opinioni espresse dal figlio devono essere adeguatamente considerate,
ma non possono assumere carattere decisivo quando emergono situazioni di condizionamento,
conflitto di lealtà o manipolazione. Richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, la Cassazione
esclude che il minore possa esercitare un diritto di veto nelle decisioni riguardanti i rapporti con i
genitori. Il Giudice è, infatti, chiamato a comprendere le ragioni del rifiuto e a valutare se le
dichiarazioni del minore siano frutto di una scelta autentica e consapevole oppure risultino
condizionate dal contesto familiare o dalla condotta di uno dei genitori.