Ancora sull'assegno divorzile alla luce delle ssuu 18287/2018 commento sentenza n. 1432/2019 tribunale ordinario bologna

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Con sentenza n. 1432 pubblicata il 19 giugno 2019 il Tribunale Ordinario di Bologna, I Sezione Civile – Presidente Dott.ssa Silvia Migliori- rigettava la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento proposta da parte attrice statuendo come segue “ nel caso di specie , ciò che preclude l'accoglimento della domanda attorea è proprio l'assenza di una effettiva disparità economico patrimoniale tra le parti, tale da giustificare l'attribuzione ad uno degli ex coniugi di un emolumento economico per solidarietà postconiugale “ . La vicenda sottesa al pronuncia in esame trae la propria origine dalla domanda di parte attrice , Sig.ra X, di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile , presentata all'interno del procedimento giudiziale per cessazione degli effetti civili del matrimonio dal marito, Sig, Y celebrato il 13.02.1972 . Dall'unione, in data 22.08.1973, nacque una figlia, maggiorenne e autosufficiente. Orbene, parte convenuta si costituiva in giudizio non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio , chiedendo però il rigetto della richiesta economica di controparte. Con sentenza parziale n. 1617/2018 dell' 08 maggio 2018 il suddetto Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con prosecuzione del giudizio dinanzi al Collegio per la disamina delle richieste economiche . Nel valutare la richiesta economica di parte attrice , il Collegio si soffermava sulla nota pronuncia della Suprema Corte , SS.UU n. 18287 dell' 11.07.18 con cui è stato superato l'annoso contrasto giurisprudenziale tra i sostenitori del riconoscimento di un assegno divorzile parametrato sul tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e l'orientamento contrapposto, espresso con sentenza n. 11504/ 2017 il quale, al fine di non creare ingiuste disparità , aveva negato l'assegno al coniuge economicamente autosufficiente. Orbene, nella pronuncia a SS.UU i Giudici hanno dettato una serie di criteri che dovranno essere seguiti dall'Organo Giudicante in caso di domanda giudiziale finalizzata al riconoscimento di assegno divorzile. In primo luogo si chiarisce che la funzione di tale istituto non è meramente assistenziale, bensì composita, ossia compensativa- perequativa; inoltre, si richiede, un analisi dello specifico contesto coniugale, nonché una comparazione delle condizioni economiche delle parti. Nel caso in cui, in sede di giudizio, si accerti che il richiedente assegno divorzile è privo di mezzi adeguati oppure oggettivamente impossibilitato a procurarseli si dovranno accertare le cause di tale situazione , alla luce dei criteri indicati dall'art. 5 comma VI legge n. 898/1970 . In particolare, occorrerà valutare se lo squilibrio economico del richiedente dipenda dal contributo dato dal predetto alla vita familiare in termini di sacrificio delle proprie aspettative personali, e sulla base di tali valutazioni, dovrà esserne determinato l'ammontare, non più ancorato al precedente tenore di vita avuto in costanza di matrimonio ma al concreto apporto del medesimo alla vita familiare. Orbene, nella vicenda in esame, il Collegio ha preliminarmente comparato le rispettive situazioni economiche ed ha osservato che la Sig.ra X era titolare di pensione di € 920 ,00= mensili , risiedeva presso un immobile di cui era usufruttuaria e grazie ad alcuni lasciti testamentari della madre riusciva a provvedere alle proprie spese, in particolare a far fronte ai numerosi debiti contratti durante il matrimonio. Similmente , il Sig. Y, socio di una società pacificamente inattiva da anni percepiva un reddito annuo di € 5.405,00 pari ad € 450,00= mensili e, con il ricavato della compravendita di un immobile di sua proprietà , avvenuta nel giugno 2016, il medesimo poteva provvedere al pagamento delle proprie spese individuate nel canone di locazione mensile dell'appartamento di sua residenza, nonché dei numerosi debiti contratti dal medesimo in costanza di matrimonio . A fondamento delle proprie pretese economiche parte attrice depositava inoltre , in data 02.05.19, un istanza con cui richiedeva la rimessione della causa in istruttoria , in quanto le era pervenuto un biglietto anonimo che segnalava la titolarità in capo al Sig. Y , di una pensione di vecchiaia, a far data dal gennaio 2018. Tuttavia il Collegio non ha in alcun modo accolto tale istanza in quanto tardiva e fondata su un documento ( biglietto) privo di ogni attendibilità . In conclusione, il Tribunale di Bologna, ha rigettato la domanda attorea finalizzata ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile in quanto non ha ravvisato una condizione di notevole disparità economica di parte attrice rispetto al convenuto da attribuirsi ad un particolare apporto della medesima alla vita familiare: entrambi, secondo l'Organo Giudicante, si trovano infatti in una posizione economica di sostanziale equivalenza, circostanza confermata anche in sede di separazione , in quanto la sentenza n. 1976/2016 emessa ad esito del relativo procedimento non aveva segnalato sostanziali disparità tra le parti .

L'autrice

Avv. Angela Natati

Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori Componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una lunga esperienza sul campo e nello studio della gestione del conflitto familiare e nell'assistenza al genitore più debole affinché sia realizzato il diritto alla bigenitorialità.

Opera su tutto il territorio nazionale e a livello regionale è coordinatrice dell'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.

Collabora sul territorio di Ferrara e Provincia con l'associazione Socialmenteutile che si occupa di far svolgere ai condannati lavori di pubblica utilità.

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