Minore nato da gestazione per altri: rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla costituzione dello status filiationis. Cass. sez. I civ. ord. 12 marzo 2026 n. 5656
La questione rimessa alle SU evidenzia la necessità di conferire omogeneità strutturale tra la filiazione derivante da rapporti di consanguineità e quella da gestazione per altri, in ragione della rilevanza penale delle condotte procreative e della necessità di un bilanciamento tra tutela del minore e limiti posti dall’ordine pubblico e dalla riprovevolezza delle condotte.
L’adozione in casi particolari non può garantire al figlio un ruolo attivo nell’accertamento della genitorialità, né rispettare il principio dell’unicità dello stato di figlio, applicabile anche ai nati da gestazione per altri.
Ne consegue l’esigenza di un bilanciamento che assicuri i diritti del nato senza violare i principi di ordine pubblico, escludendo automatismi nella costituzione dello status.
L’omogeneità strutturale delle fattispecie induce, in conclusione, a rimettere alle Sezioni Unite il quesito relativo alla possibilità di estendere, in via interpretativa, il modulo legislativo che può condurre alla costituzione dello status filiationis per i figli nati da consanguinei anche ai figli nati da gestazione per altri, al fine di superare le perduranti criticità che il modello adottivo porta con sé, consistenti in particolare nell’impossibilità per il figlio di richiedere o rimuovere lo status.
Di seguito è possibile scaricare l'articolo scritto dalla Dott.ssa Maria Acierno, Presidente dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.