Cassazione 18954/2025: nuove linee guida su assegno divorzile e obblighi economici dei genitori

Immagine articolo: Cassazione 18954/2025: nuove linee guida su assegno divorzile e obblighi economici dei genitori

Commento dell’Avv. Angela Natati all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18954 del 10.07.25.

 

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con Ordinanza n. 18954 del 10 luglio 2025, ha affrontato importanti questioni relative al diritto di famiglia, in particolare riguardanti l’assegno divorzile e il mantenimento dei figli. Il provvedimento fornisce una lettura attenta e moderna degli obblighi economici tra ex coniugi, improntata al principio di equità e proporzionalità.

Uno dei punti cardine della sentenza riguarda l’assegno divorzile, che viene confermato nella sua natura compensativo-perequativa. La Corte sottolinea che il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole durante il matrimonio — anche attraverso la cura della famiglia o l’impiego di risorse personali per il benessere del nucleo — deve essere valorizzato anche in assenza di prove concrete di rinunce lavorative. Tale approccio consente una più equa valutazione del ruolo di entrambi i coniugi nella costruzione della vita familiare.

Altro tema trattato è quello della riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli, motivata nel caso specifico dal trasferimento all’estero del figlio maggiore per motivi di studio. La Corte ha stabilito che una riduzione può essere ammessa, ma solo se proporzionata sia alle mutate esigenze del figlio che alla reale situazione economica dei genitori, senza compromettere il diritto del minore ad un adeguato sostegno.

La sentenza affronta anche la questione della ripartizione delle spese straordinarie, stabilendo che queste devono essere suddivise in base alle rispettive capacità economiche dei genitori. Imporre una divisione paritaria in presenza di un evidente squilibrio reddituale è ritenuto irragionevole e in contrasto con il principio di equità.

Infine, viene riaffermato il principio dell’irripetibilità delle somme già versate a titolo di mantenimento. Trattandosi di somme aventi natura alimentare, esse non possono essere restituite, salvo in casi del tutto eccezionali.

 

L'autrice

Avv. Angela Natati

Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori e componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una esperienza ventennale nell'ambito del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, del diritto internazionale, delle successioni e del diritto civile. Abile nella gestione del conflitto familiare, si impegna a supportare il genitore in posizione di maggiore fragilità, favorendo il rispetto del diritto alla bigenitorialità.

Opera su tutto il territorio nazionale e collabora con l'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.

Clicca qui per ulteriori informazioni.

Foto profilo avv. Angela Natati

Consultazioni in presenza o da remoto

Lo Studio Angela Natati & Partners offre la possibilità di effettuare consultazioni via Skype, Microsoft Teams o Google Meet previo appuntamento telefonico. Chiamaci per sapere di più.