Commento dell’Avv. Angela Natati all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18693 del 09.07.25.
Con l’ordinanza n. 18693 del 9 luglio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, è tornata a pronunciarsi sul delicato tema dell’assegno divorzile, riaffermando l'importanza della sua funzione perequativo-compensativa. La decisione interviene nell’ambito di un ricorso presentato dalla moglie, la quale si era vista revocare l’assegno di 500 euro mensili disposto in primo grado dal Tribunale di Bologna.
La Corte d’Appello di Bologna, infatti, aveva ritenuto che ella avesse raggiunto un’autonomia economica e che non vi fosse prova di una rinuncia, in epoca matrimoniale, a possibilità di realizzazione professionale. Una decisione che, secondo la ricorrente, avrebbe disatteso l’interpretazione consolidata dell’art. 5 della Legge sul divorzio (n. 898/1970), che prevede l’assegno non solo con funzione assistenziale, ma anche come forma di compensazione per i sacrifici compiuti all’interno della vita coniugale.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando l’analisi condotta dalla Corte territoriale per non aver tenuto conto del contributo fornito da moglie alla vita familiare e della possibile rinuncia, anche non formalizzata, ad occasioni professionali in favore del ménage familiare. La Cassazione ha così ribadito che la valutazione della spettanza dell’assegno non può ridursi a un confronto meramente reddituale, ma deve comprendere una lettura attenta dell’intera storia coniugale, considerando eventuali squilibri generatisi durante la relazione.
La sentenza della Corte d’Appello è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame alla luce di tali principi. L’ordinanza offre un ulteriore chiarimento interpretativo e rafforza il ruolo dell’assegno divorzile come strumento di giustizia redistributiva, volto a tutelare l’equità tra ex coniugi anche dopo la fine del vincolo matrimoniale.