Con ordinanza 5 marzo 2026, il Tribunale ha adottato un ulteriore provvedimento provvisorio: ha disposto il trasferimento dei minori in un'altra comunità educativa e la cessazione della convivenza con la madre. La decisione deriva dal comportamento fortemente oppositivo della madre, che avrebbe ostacolato gli interventi educativi e scolastici, screditato gli operatori davanti ai figli e contribuito ad alimentare atteggiamenti aggressivi e di rifiuto nei confronti della comunità. Il padre è stato invece valutato come più collaborativo, con conseguente ampliamento degli incontri con i figli.
Dalle osservazioni degli operatori è emerso che i bambini presentavano ritardi negli apprendimenti e difficoltà di socializzazione, anche perché non avevano frequentato la scuola; tuttavia, inizialmente avevano reagito positivamente al nuovo ambiente.
Il provvedimento solleva una questione più ampia: come bilanciare il diritto dei minori a istruzione, socialità e adeguate condizioni di vita con il diritto a mantenere il rapporto con i genitori, soprattutto quando questi adottano stili di vita non convenzionali ma non necessariamente abusivi. Ai sensi dell'art. 333 c.c., il giudice può adottare misure limitative della responsabilità genitoriale quando la condotta dei genitori risulta pregiudizievole per il figlio.
Il caso evidenzia quindi la difficoltà di individuare soluzioni che tutelino il superiore interesse del minore, evitando sia interventi automatici dello Stato sia situazioni familiari che possano compromettere il suo sviluppo, istruzione e integrazione sociale.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:
- CEDU 23 marzo 2017, n. 71660 Cassazione civile sez. I, 16 settembre 2025, n. 25421
Difformi:
- Non si rilevano precedenti in materia