È del minore il diritto alla bigenitorialità in quanto eziologicamente collegato al fine ultimo del raggiungimento del suo sviluppo psico-fisico. Il diritto del minore prevale nella vita famigliare anche a seguito della disgregazione del nucleo per separazione, divorzio e cessazione della convivenza e, in quanto tale, non può subire limitazioni se non a seguito di un rigoroso accertamento giudiziale del pregiudizio che la limitazione della relazione con il padre o la madre possa arrecargli. Le scelte unilaterali di uno dei genitori di limitare immotivatamente il diritto del minore alla relazione con l’altro, se non adeguatamente e tempestivamente contrastati, causano inevitabilmente la cristallizzazione arbitraria dell’assenza della figura genitoriale e sono pertanto da stigmatizzare. In tali casi anche l’ascolto del minore al quale è stata preclusa la relazione, non costituisce uno strumento idonea a conoscere l’effettiva situazione in cui il minore è stato costretto a vivere.
Cass. Civ. Sez. I, Ord. 19 settembre 2022 n. 27346
L'autrice
Avv. Angela Natati
Abilitata al patrocino avanti le Magistrature Superiori Componente direttivo della Camera Minorile di Ferrara, ha maturato una lunga esperienza sul campo e nello studio della gestione del conflitto familiare e nell'assistenza al genitore più debole affinché sia realizzato il diritto alla bigenitorialità.
Opera su tutto il territorio nazionale e a livello regionale è coordinatrice dell'Associazione Padri Separati, la prima Associazione Nazionale che a tutela della paternità.
Collabora sul territorio di Ferrara e Provincia con l'associazione Socialmenteutile che si occupa di far svolgere ai condannati lavori di pubblica utilità.
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