Breve commento dell’Avv. Angela Natati al il Decreto Legge “Caivano”.
Le conseguenze delle separazioni, divorzi e la fine delle relazioni conflittuali spesso ricadono sui minori adolescenti (12-16) che in non pochi casi presentano importanti disagi che possono essere causa di condotte devianti. Va altresì segnalato come la categoria minorile presenti alle volte disagi non riconducibili allo scioglimento della famiglia ma, ad esempio, al tipo di relazioni con i pari, all’abuso di smartphone, al prematuro accesso alla pornografia. In questi può assistersi a casi di devianza minorile ed all’abbandono scolastico, anche momentaneo.
Ecco la risposta del Governo a seguito dei gravi fatti della recente cronaca. Ecco le novità:
- sono apportate modifiche al D. P. R. 22.09.1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore;
- viene previsto l'ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che consumano delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;
- la pena massima prevista per procedere con il fermo si abbassa da 9 anni a 6 anni ed è previsto l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi.
- viene modificato il codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 09.10.1990, n. 309 (disciplina stupefacenti) come segue: 1. All’articolo 416-bis del codice penale è aggiunto il seguente comma: «Quando è coinvolto un minore, il giudice, con la sentenza di condanna, dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza ai sensi dell’articolo 336 del codice civile.».
- All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente: «7-ter. Quando è coinvolto un minore, il giudice, con la sentenza di condanna, dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza ai sensi dell’articolo 336 del codice civile.».
- viene istituito un “osservatorio sulla devianza minorile con il compito di coordinare percorsi dedicati per la prevenzione della dispersione scolastica ..”. Dopo l’articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente «Art. 570-ter. – (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori) – Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni.».