Breve commento dell’Avv. Angela Natati sul comunicato della Corte Costituzionale 26 aprile 2022 sull’illegittimità di tutte le norme che attribuiscono ai figli, automaticamente, il cognome del padre, ritenute discriminatorie e lesive dell’identità dei figli.
Il Tribunale di Bolzano con ordinanza di remissione 17 ottobre 2019, n. 78 aveva sollevato innanzi la Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 262, primo comma, codice civile, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno per violazione delle disposizioni della Costituzione: articoli 2, 3, intesi quale tutela dell’identità personale e riconoscimento dell’uguaglianza tra la donna e l’uomo (cfr. art. 29, eguaglianza morale e giuridica dei coniugi); articolo 11 e 117, comma 1, Costituzione rispetto agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali intesi quali tutela della vita privata e familiare e divieto di discriminazione, articolo 11 e 117, comma 1, Costituzione rispetto agli articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea intesi quali rispetto della vita privata e della vita familiare e divieto di discriminazione.La Consulta con ordinanza dell’11 febbraio 2021 n. 18 ha rimesso alla medesima questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, c.c., in relazione agli articoli 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo fra i genitori, prescrive che alla nascita i figli acquisiscano automaticamente il cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Motiva la Corte come l’attuale sistema informato ad una concezione patriarcale della famiglia e dei poteri del marito, non sia più compatibile con il principio costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna.