CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I ordinanza pubblicata il 20 settembre 2021 n. 25339,
Si pronuncia censurando la condotta di una madre tesa ad estraniare il figlio dalla figura paterna attraverso condotte ostruzionistiche consumate nei confronti del padre medesimo nonostante, nel corso dei gradi del giudizio, il figlio sia stato per tale motivo anche affidato al Servizio Sociale e mantenuta la collocazione presso la madre con l’auspicio che essa mutasse il proprio atteggiamento.
Il padre ha denunciato l’allontanamento morale e materiale del figlio da sé – fatti indicativi come significativi di una “sindrome di alienazione parentale (PAS)” – ai fini della modifica delle modalità di affidamento. Correttamente il Giudice di merito ha proceduto attraverso l’accertamento della veridicità del fatto dedotto in giudizio dal padre dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed ha motivato adeguatamente il provvedimento, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.